Inviato da il

Applicazione della S.C.I.A. per alimenti e bevande

Applicazione della SCIA per le aperture di esercizi di somministrazione.

www.cambioimpresa.it

Applicazione della SCIA per le aperture di esercizi di somministrazione. Per l'avvio e l'uso degli esercizi di somministrazione, alimenti e bevande sono attualmente disciplinati alla legge 25 agosto 1991 n.287 come modificata dal Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

 

Nello specifico, l'articolo 64 del citato decreto dispone che "l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, sia trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente prima e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' subordinata alla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. "

 

Il medesimo articolo prevede che i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, possano adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (comma 3).

 

Con successivo articolo 49 comma Q-bis, della legge 30 luglio 2010 n. 122 sono state modificate le norme relative all'Istituto della dichiarazione di inizio attività, prevedendo che ''ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, ... il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria".


In conseguenza di quanto sopra, si ritiene ammissibile l'istituto della SCIA di cui al precedente articolo 19 nel caso di apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situate, ad esempio, nelle zone che il Comune non ha sottoposto alla tutela prevista dal citato articolo 64 comma 3.

Accesso utente

Contenuti più visti